Garanzia complementare infortuni
La garanzia complementare infortuni è una clausola che può essere aggiunta alle assicurazioni del ramo vita, più precisamente alle polizze temporanee caso morte.
Questa permette di aumentare il capitale di partenza, stabilito in fase contrattuale, nel caso in cui la morte del contraente sopraggiunga come conseguenza di un grave infortunio o di un incidente stradale.
Questa garanzia aggiuntiva è di solito annessa a polizze che pagano il capitale solo in caso di decesso del contraente, quindi che pagano solo il/i beneficiario/i. La prestazione non viene infatti erogata se al termine del contratto il sottoscrittore risulta ancora vivo.
Non tutte le polizze caso vita o caso morte prevedono quest'ulteriore copertura, la garanzia complementare in questione deve essere espressamente indicata in polizza, così come devono essere indicate le modalità di funzionamento.
Perché la garanzia complementare infortuni sia applicata, è necessario che il decesso dell'assicurato avvenga prima del termine di scadenza del contratto e che la causa di morte sia un infortunio provocato da qualunque evento. Inoltre, il decesso può avvenire entro il dodicesimo mese dall'infortunio, ma in questo caso deve essere ben comprovato il fatto che la morte sia una conseguenza diretta dell'infortunio.
Per questo motivo sono richieste lesioni corporali oggettivamente riscontrabili.
Per infortunio si intende un evento prodotto da una causa esterna, violenta e fortuita. Per estensione vengono ricomprese in tale garanzia anche i seguenti eventi:
- l'asfissia dovuta ad una involontaria inspirazione di gas e vapori;
- l'avvelenamento acuto conseguente ad ingestione, inalazione o assorbimento di sostanze velenose, purché capitato per errore;
- l'assideramento, i colpi di sole e di calore, l'annegamento e la folgorazione;
- infortuni occorsi in conseguenza a stati di incoscienza o di malore;
- gli infortuni procurati per negligenza, imprudenza o imperizia;
- le infezioni conseguenti a punture di insetti, ragni e morsi di animali;
- infortuni derivati da azioni compiute volontariamente dall'assicurato ma a scopo di legittima difesa o solidarietà umana.
Ultimo aggiornamento novembre 2019