Diminuzione del rischio
Si parla di diminuzione del rischio quando si riduce la probabilità che si verifichi l’evento incerto legato al contratto assicurativo. La diminuzione del rischio non è ricollegabile al caso in cui il valore economico del bene assicurato subisca una riduzione.
La diminuzione del rischio è disciplinata dall’articolo 1897 del Codice civile. “Se il contraente”, recita lo stesso articolo, “comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione”.
Dunque, la compagnia, una volta raggiunta la scadenza del premio o della rata successiva, dovrà richiedere al cliente un importo più basso dell'ammontare precedente. Tuttavia, resta salva la facoltà dell'assicurazione di poter recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della riduzione del rischio.
Diverso è invece il caso dell’aggravamento del rischio o della cessazione del rischio. Con il primo si vuole intendere l’aumento della probabilità di accadimento di un rischio coperto da polizza assicurativa: secondo l’articolo 1898 del Codice civile, “il contraente ha l’obbligo di fornire all’assicuratore dichiarazioni esatte circa il rischio da assicurare e di comunicare tutte le variazioni che comportano un aggravamento del rischio durante la vita della polizza”. Qualora l’aggravamento del rischio sia eccessivamente elevato, l’impresa assicuratrice potrà scegliere di recedere dal contratto oppure certificare il rischio aumentando il premio richiesto per la copertura.
Siamo in presenza invece di cessazione del rischio quando l’assicurato non ha più il timore che possa verificarsi l’evento per cui ha deciso di stipulare il contratto assicurativo (con conseguente decisione di sciogliere quest’ultimo).
Ultimo aggiornamento ottobre 2019