Danno biologico
Per danno biologico si intende qualsiasi lesione dell'integrità fisica e psichica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Nell'ambito dei sinistri stradali esistono apposite tabelle per valutare il danno biologico, utilizzate affinché si possa monetizzare il tipo di invalidità temporanea o permanente. A tal proposito, ricordiamo le modifiche che hanno interessato l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, riguardante l’importo liquidato a titolo di danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità. L’ammontare fissato è attualmente di 795,91 euro contro i 674,78 euro del testo precedente, mentre è rimasta invariata l’entità giornaliera di inabilità assoluta a titolo di danno biologico temporaneo, pari a 39,37 euro.
Al comma 2 dello stesso articolo è stato anche introdotto che le lesioni di lieve entità potranno dar luogo a indennizzo per danno biologico permanente, ma solo quando siano suscettibili di accertamento clinico strumentale oppure siano riscontrabili visivamente (è il caso delle cicatrici). La valutazione da parte del giudice può essere incrementata, così come stabilito dal precedente testo, fino al 20%.
Il danno biologico rientra nella categoria dei danni non patrimoniali, ossia subiti da un soggetto a seguito della violazione di un valore della personalità. Tra quest'ultimi rientrano anche il danno morale, inteso come la sofferenza soggettiva transitoria o permanente causata dall'evento negativo, e il danno esistenziale, che riguarda la compromissione della qualità della vita.
Tutt'altra cosa sono i danni patrimoniali (o danni materiali), che riguardano invece la lesione subita da un soggetto al proprio patrimonio e quindi suscettibile di valutazione in termini monetari (si pensi ai costi per la riparazione del veicolo danneggiato). Rientra tra i danni patrimoniali il cosiddetto lucro cessante, vale a dire la riduzione di reddito subita dal danneggiato a causa del sinistro.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019