Convenzione per l'indennizzo diretto
La convenzione per l’indennizzo diretto (CID) è un’intesa tra le aziende di assicurazioni prevista dalla normativa italiana. La convenzione, stipulata il 15 maggio del 1978, aveva il fine di velocizzare la liquidazione dei danni al danneggiato in seguito a un incidente stradale, grazie alla possibilità di farsi risarcire dal proprio assicuratore. Alla convenzione hanno aderito tutte le imprese assicuratrici operanti sul territorio italiano.
Il decreto legislativo numero 209 del 7 settembre 2005 ha sostituito dal primo febbraio del 2007 la CID con la CARD, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto. La CARD non è prevista per i sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti risulti essere immatricolato all’estero. In più, la procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di urto tra i due veicoli o in presenza di responsabilità che sia imputabile a un mezzo diverso da quelli coinvolti nell’incidente.
L’assicurazione che riceve la richiesta di indennizzo dal proprio assicurato, effettuerà tutte le verifiche del caso per stabilire se le caratteristiche del sinistro – risultanti dal modulo blu o CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) – ne consentono la gestione.
Ricordiamo che il modulo blu deve contenere i seguenti dati:
- la data del sinistro;
- le generalità delle parti;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione di entrambe le imprese (con la loro ragione sociale);
- la descrizione, anche grafica, di come è avvenuto il sinistro;
- la firma dei due conducenti (o assicurati) coinvolti nella collisione.
Il danneggiato riceverà in seguito un’offerta di risarcimento, che se accettata sarà corrisposta dalla compagnia entro 15 giorni. Lo stesso assicurato dovrà rilasciare all’impresa una quietanza liberatoria, una prassi utilizzata per precludergli l’eventuale richiesta di ulteriori danni. Nel caso in cui il danneggiato reputi l’offerta non congrua, potrà comunque tenere la somma inviata dall’assicurazione a titolo di acconto.
Ultimo aggiornamento novembre 2024