Coassicurazione
Il termine coassicurazione viene utilizzato per indicare un contratto di assicurazione in cui più compagnie si accordano per intervenire nella copertura del medesimo rischio.
La coassicurazione viene disciplinata dall’articolo 1911 del Codice civile: “qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.
Dunque, qualora si verifichi l’evento (come ad esempio il sinistro stradale), le assicurazioni coinvolte dovranno corrispondere il risarcimento in base alle rispettive quote di competenza stabilite dal contratto.
La coassicurazione può essere di due tipi:
- coassicurazione diretta, quando il rischio viene garantito dalle diverse compagnie tramite un'unica polizza;
- coassicurazione indiretta, qualora vengano stipulati diversi contratti.
I vantaggi della coassicurazione riguardano essenzialmente la maggiore protezione in caso di sinistro; lo svantaggio è invece di natura economica, in quanto la stipula di più polizze richiede al contraente una maggiore spesa.
La coassicurazione si distingue dalle assicurazioni plurime, in cui vi è la stipula di più polizze per lo stesso rischio ma non vi è un accordo tra gli assicuratori. In questo caso è previsto l’obbligo dell’assicurato di dare avviso di tutti contratti a ciascuna compagnia: tale imposizione viene specificata nell’articolo 1910 del Codice civile, secondo cui “se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità”.
Sempre per le assicurazioni plurime, è bene ricordare che se il risarcimento del danno viene pagato solo da uno degli assicuratori, quest’ultimo avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per la ripartizione proporzionale, in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. In caso invece di insolvenza di uno degli assicuratori, sarà necessario ripartire la sua quota fra tutte le altre compagnie.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019