Aggravamento del rischio
Si parla di aggravamento del rischio in ambito assicurativo quando aumenta la probabilità di accadimento di un rischio coperto dalla polizza assicurativa.
Il Codice Civile stabilisce all’articolo 1898 che “il contraente ha l’obbligo di fornire all’assicuratore dichiarazioni esatte circa il rischio da assicurare e di comunicare tutte le variazioni che comportano un aggravamento del rischio durante la vita della polizza”.
Se l’aggravamento del rischio è eccessivamente elevato, l’impresa assicuratrice ha facoltà di recedere dal contratto entro un mese dalla comunicazione: l’effetto è immediato, ossia i sinistri che accadono in questo periodo, non vengono coperti dall’agenzia. La compagnia potrà anche scegliere di rivalutare e certificare il rischio, ma aumentando il premio richiesto per la copertura.
In caso di aggravamento del rischio e conseguente recesso da parte dell’assicurazione, i premi in corso spettano a quest’ultima e non possono essere rimborsati al contraente.
Una volta trascorso il termine di un mese, l’assicuratore che non ha comunicato la sua volontà di recedere risponderà per intero dei sinistri subiti dall’assicurato per tutta la durata del contratto.
L’articolo 1926 del Codice civile disciplina il caso specifico delle assicurazioni sulla vita, in cui l’aggravamento del rischio è ricondotto al cambio di professione del soggetto assicurato. L’articolo specifica che: "i cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione".
Qualora l’assicurato abbia informato del cambiamento, la compagnia ha 15 giorni di tempo per:
- comunicare la cessazione del contratto;
- aumentare il premio assicurativo;
- comunicare la diminuzione del capitale assicurato.
Il soggetto assicurato avrà a sua volta 15 giorni di tempo per mettere al corrente l’assicurazione se accetta o meno l’aumento del premio o la diminuzione della somma assicurata.
Ultimo aggiornamento ottobre 2019