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Cos'è la sostituzione della polizza assicurativa?

Cos'è la sostituzione della polizza assicurativa?

Nel caso in cui, durante il periodo di validità di un contratto assicurativo, dovessero emergere delle esigenze che rendono necessaria la sostituzione della polizza di assicurazione in essere, è prevista la possibilità di apportate variazioni al contratto.

Nell’ambito dei contratti di RCA (Responsabilità civile auto) e RC Moto l’operazione si realizza a seguito dell’acquisto di un nuovo veicolo con conseguente vendita, rottamazione o esportazione all'estero di quello vecchio, permettendo all’assicurato di mantenere la storia assicurativa riportata nell’attestato di rischio.

La sostituzione della polizza è ammessa solo se si rispettano determinati requisiti, nello specifico:

  • il proprietario del nuovo veicolo deve essere lo stesso proprietario del mezzo precedente;
  • il proprietario deve perdere la proprietà del mezzo a cui la polizza si riferisce a seguito di vendita (o consegna al concessionario in conto vendita), rottamazione o esportazione all'estero;
  • il nuovo veicolo deve essere della stessa tipologia di quello assicurato precedentemente.

Quando i requisiti di cui sopra sono rispettati, i documenti richiesti dall’agenzia per effettuare la sostituzione della polizza RC sono:

  1. certificato e carta verde dell’assicurazione;
  2. libretto di circolazione della nuova auto o moto;
  3. attestazione che provi l’alienazione del vecchio veicolo.

A seguito della sostituzione dell'RC, la compagnia provvederà a ricalcolare il premio: la valutazione della nuova situazione potrebbe generare un rimborso o una richiesta di integrazione del premio assicurativo. Ricordiamo infatti che la formazione del premio dipende da numerosi fattori inerenti al veicolo. Ad esempio, un mezzo immatricolato recentemente viene tariffato meno di uno più datato, in quanto quello nuovo è più sicuro ed efficiente, quindi meno soggetto al rischio di un sinistro. Sulla formazione del premio incidono anche la cilindrata e l'alimentazione, con le auto diesel che sono tariffate maggiormente rispetto a quelle a benzina perché soggette statisticamente a percorrenze maggiori.

L’alternativa della Legge Bersani

Dunque, per la nuova auto/moto ci sarà una nuova polizza con la stessa classe di merito che l’assicurato ha già maturato. Ma cosa succede se il precedente veicolo non viene venduto, esportato o rottamato?

Chi acquista un nuovo mezzo senza volersi liberare del vecchio, potrà mantenere la classe di rischio grazie al Decreto Bersani (o Legge Bersani). Stiamo parlando della Legge numero 248 del 4/08/2006, nota anche come "decreto sulle liberalizzazioni", entrata in vigore nel 2007 con il fine di aumentare la trasparenza in vari settori produttivi italiani. Nel settore assicurativo, il Decreto consente al proprietario di un veicolo acquistato nuovo o usato di acquisire la stessa classe di merito di un mezzo circolante e assicurato già in suo possesso o in possesso di un componente del nucleo familiare convivente.

Grazie a questo meccanismo anche i neopatentati che si assicurano per la prima volta possono evitare di partire dalla classe meno conveniente (la quattordicesima) ereditando quella del genitore. La nuova polizza non deve essere necessariamente stipulata presso la stessa assicurazione del veicolo dal quale si ottiene la categoria, ma può essere concluso presso un’altra agenzia che l’assicurato sceglie ad esempio per le maggiori garanzie offerte o una tariffa più economica.

L’agevolazione della Legge Bersani non è utilizzabile da aziende e società, in quanto sia il mezzo da assicurare che quello già assicurato devono essere intestati ad una persona fisica; inoltre, la classe di rischio può essere trasferita solo tra stesse tipologie di veicoli (ad esempio tra due auto).

Chi ha usufruito della Legge Bersani per assicurare un altro veicolo che viene utilizzato in modo saltuario, può trovare utile prendere in considerazione l’opzione della sospensione della polizza. Si tratta una prassi che consente di interrompere gli effetti del contratto e utilizzare in un momento successivo il premio pagato. Un importante vantaggio della sospensione è proprio quello di natura economica, in quanto il premio versato e non goduto durante la sosta del mezzo viene congelato.

Come sospendere la polizza assicurativa?

Basterà informare la propria compagnia tramite il portale online della stessa agenzia (accedendo all’Area clienti) oppure recandosi presso la filiale sul territorio o contattando telefonicamente l'Assistenza Clienti.

Sono sospendibili unicamente le polizze annuali (non quelle temporanee) e solo se si è in regola con il pagamento del premio. La compagnia può però prevedere alcuni vincoli per sospendere il contratto, come ad esempio il numero massimo di interruzioni e la loro durata (che solitamente non è mai inferiore ai trenta giorni). Altre assicurazioni lasciano invece maggiore libertà, ma in cambio possono prevedere l’applicazione di un costo di circa 30 euro per bloccare gli effetti del contratto.

Il veicolo non deve circolare per alcun motivo durante il periodo di interruzione, né essere parcheggiato su strada pubblica. Il guidatore sorpreso dalle forze dell’ordine a viaggiare senza copertura sarà soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra gli 849 e i 3.396 euro: per quanto riguarda il veicolo, gli stessi agenti disporranno il suo trasporto e deposito presso un’area chiusa al pubblico (che in alcuni casi può essere concordata con il trasgressore).

Una volta concluso il periodo di sospensione, la polizza potrà essere riattivata. A questo punto si dovrà attendere l’emissione da parte della compagnia del nuovo certificato di assicurazione, il documento che attesta la validità e la regolarità della copertura.

La riattivazione non deve avvenire necessariamente sul mezzo coperto dalla polizza prima della sospensione, ma può essere effettuata anche su un nuovo veicolo. Condizioni necessarie sono che la precedente due o quattro ruote venga venduta, rottamata, rubata o esportata all’estero definitivamente e che la nuova appartenga alla medesima tipologia. Inoltre, è fondamentale presentare all’impresa assicurativa tutta la documentazione che attesti per il vecchio mezzo la cessione, il furto o la rottamazione.

Ultimo aggiornamento aprile 2020

A cura di: Enrico Campanelli

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